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diritto e pratica delle societa'
Finanziaria 2007: nuove disposizioni inmateria di fiscalità dei “trust”

La Finanziaria 2007 ha introdotto la disciplina fiscale del “trust” anche se, in assenza di norme civilistiche di riferimento, le scelte effettuate dal legislatore possono non perfettamente adattarsi a tale poliedrico istituto, la cui conformazione può variare sulla base della normativa straniera di riferimento.La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), modificando l'art. 73 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ha dettato la disciplina fiscale del trust . In particolare, i commi da 74 a 76 dell'art. 1 della legge finanziaria hanno:
a) riconosciuto la soggettività tributaria del trust annoverandolo tra i soggetti Ires;b) stabilito le regole per individuarne la residenza a fini fiscali;
c) incluso tale soggetto tra quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Dal punto di vista dei beneficiari è stato previsto che:d) qualora siano individuati i beneficiari del trust, i redditi conseguiti dallo stesso siano imputati “in ogni caso” ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali;
e) detti redditi si qualifichino in capo ai beneficiari quali redditi di capitale.
Distinzione tra due tipologiedi “trust”
Questi i tratti essenziali della Finanziaria 2007, che non ha reso alcuna definizione dell'istituto, limitandosi a riconoscerne la soggettività tributaria. Il secondo capoverso della disposizione, tuttavia, sottrae alla soggezione diretta all'imposta il trust con beneficiari individuati. La norma distingue, dunque, due “tipi” di trust : il trust soggetto passivo d'imposta ed il trust con beneficiario individuato.Il trust soggetto di imposta è evidentemente privo di beneficiari individuati; di regola è un trust di scopo (c.d. charitable trust ), parificato alle fondazioni o agli enti senza personalità giuridica. Viceversa, il trust con beneficiari individuati può qualificarsi come un collegamento negoziale fra il negozio istitutivo e di affidamento del patrimonio in trust e i negozi gestori cui è tenuto il trustee affidatario: in tal caso, per la norma fiscale, il soggetto inciso dal tributo diviene il beneficiario, purché individuato.Ipotesi ricostruttive “ante” Finanziaria 2007
Il trust , tradizionalmente, viene ricondotto ad un modello di obbligazione non contrattuale(1) che ha per oggetto il godimento di un bene in vista del suo trasferimento finale a terzi(2). La compatibilità dello strumento giuridico del trust con l'ordinamento italiano deriva dalla ratifica da parte dell'Italia, con legge 16 ottobre 1989, n. 364 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sul diritto applicabile ai trust e sul loro riconoscimento. Le caratteristiche del trust , riconoscibile in base alla Convenzione dell'Aja, sono dettate dall'art. 2 della stessa e si radicano in tre precetti:1. la distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee ;
2. l'intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
3. l'obbligatorietà della condotta del trustee nell'amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice(3).Dal punto di vista tributario, il trust pone il problema di verificare a chi debbano essere imputati i beni (e conseguenti redditi) derivanti dallo stesso(4). Già prima delle modifiche apportate dalla legge n. 296/2006 era stata avanzata l'ipotesi di considerare il trust stesso come autonomo soggetto passivo d'imposta ex art. 73, comma 2, Tuir. Questa norma svolge il ruolo residuale di chiusura delle categorie soggettive ed è finalizzata ad intercettare quei fenomeni non altrimenti qualificabili che:a) si configurino come organizzazione, e cioè quale insieme di persone e/o di beni stabilmente strutturato per il raggiungimento di un determinato scopo; b) non appartengano ad altri soggetti passivi ovverosia non siano parte, articolazione, di un'altra più ampia organizzazione sottoposta al tributo;c) abbiano l'attitudine a realizzare il presupposto dell'imposta in modo unitario ed autonomo, siano, cioè, identificabili quale centro di imputazione degli effetti degli atti compiuti dai loro organi.Tali caratteristiche sono soddisfatte dal trust, in quanto tale istituto(5) :
a) dà vita a fenomeni di combinazione di persone e/o beni funzionalmente coordinati;b) non costituisce segmenti di organizzazioni più ampie, restando assorbito nella soggettività passiva di queste ultime;c) infine, è lo stesso trust ad acquisire i proventi dei beni formanti il trust fund e dell'attività svolta per loro mezzo, ancorché gli stessi siano giuridicamente di proprietà del trustee (6).La possibilità di ricondurre il trust tra «le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto di imposta si verifica in modo unitario e autonomo»(7) e di attribuirgli autonoma soggettività passiva è stata avallata dalla prassi costante dell'Amministrazione finanziaria che muove dalla relazione del Secit 11 maggio 1998, n. 37, nonché dallo studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle Entrate dell'Emilia Romagna(8).L'Agenzia delle Entrate non ha comunque mancato di sottolineare che la questione della soggettività di un trust deve essere risolta sulla base di un approccio casistico e in funzione delle concrete ed effettive caratteristiche di ogni singolo trust . Così nel caso del “trust nudo” che si caratterizza per un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione, secondo l'Amministrazione finanziaria si crea, nonostante la pienezza dei poteri del trustee nell'amministrazione dei beni, una sorta di “trasparenza” del flusso di reddito che si limita a passare per le mani del trustee per fluire direttamente ai beneficiari, che saranno quindi direttamente assoggettati a imposizione (9). L'Amministrazione finanziaria (10), con riferimento a tali ipotesi, ha quindi ritenuto che il regime fiscale del trust debba essere risolto secondo il principio di trasparenza. Questo non significa negare l'esistenza giuridica del trust o disconoscerne la validità, ma semplicemente affermare la non ricorrenza delle condizioni per una sua completa soggettivizzazione ai fini impositivi. Il modello di trasparenza cui si riferisce in questa ipotesi l'Amministrazione finanziaria è quello delle società fiduciarie, dal momento che il trust avrebbe le stesse funzioni di una di queste società. Come ha avuto modo di precisare il Secit, tale assimilazione non è assoluta; il riferimento alle società fiduciarie «sembra non appropriato (...). In particolare, può ingenerare confusione l'accostamento fra società fiduciarie e trust , per i quali è ormai pacificamente riconosciuta la diversità ontologica rispetto a qualunque altro istituto già noto nel nostro ordinamento: quel che è vero e possibile per i trust non può ritenersi ugualmente applicabile per le società fiduciarie, le quali presentano questioni e procedure del tutto proprie e diverse».Né può riconoscersi soggettività al trust qualora il disponente si sia a vario titolo riservato poteri che pongano in essere un diverso rapporto, e siano tali da far legittimamente supporre che, nel concreto, egli sia rimasto l'unico e vero dominus dei beni in trust e dei redditi da questi prodotti. In queste ipotesi, sempre che i negozi posti in essere possano effettivamente ricondursi alla figura del trust e non a mere interposizioni fittizie, si deve ritenere che la soggettività passiva rimanga in capo allo stesso disponente e il trust , sotto il profilo fiscale, sia tamquan non esset (11).In definitiva, l'Amministrazione finanziaria italiana prevedeva tre moduli impositivi da applicare alternativamente dopo una approfondita analisi delle peculiarità del singolo caso concreto:1) la trasparenza fiscale(12) del trust in presenza di un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione;
  CONTINUA ...»


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