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diritto e pratica delle societa'
Cessione del credito e foro facoltativo

Il creditore di un'obbligazione pecuniaria per agire contro il debitore conserva il diritto di scegliere, quale foro competente, il proprio domicilio, anche quando sia cambiato prima della scadenza del credito o successivamente con la cessione del diritto correlato, dandone notizia al debitore. Collegamento sistematico tra norme sostanziali e processuali.

La regola del pagamento al domicilio del creditore si applica anche all'ipotesi di modifica del domicilio, conseguente, o meno, alla modifica soggettiva del creditore, avvenuta prima della scadenza del credito; tuttavia, il dato legislativo non particolarmente chiaro rende controverso se detta regola possa essere riferita anche al diverso caso di modifica del domicilio avvenuta successivamente alla scadenza del credito.
L'obbligazione pecuniaria viene generalmente definita portable nel senso che, salvo patto contrario, va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza del credito. Tale circostanza determina, sotto il profilo processuale, la possibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore inadempiente dinanzi al foro del proprio domicilio.
La soluzione al quesito determina conseguenze processuali particolarmente rilevanti; in caso di risposta negativa, infatti, il cessionario di un credito pecuniario già scaduto al momento della cessione, che intende agire nei confronti del debitore inadempiente non potrebbe utilizzare il foro del proprio domicilio.
Luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie
L'art. 1182 cod. civ. prevede una serie di criteri relativi alla determinazione del luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni pecuniarie, stabilendo la priorità tra essi(1) :
il criterio della volontà delle parti, che può essere contenuta in un'apposita clausola (del contratto) ma anche tacitamente desumersi dal comportamento delle stesse, contestualmente ovvero successivamente alla conclusione del contratto medesimo. Si tratta evidentemente del criterio privilegiato dal legislatore; la norma elenca ulteriori criteri individuativi che trovano applicazione solo qualora manchi l'esplicita volontà delle parti in merito al luogo dell'adempimento;
il criterio degli usi correnti(2);
il criterio materiale, in applicazione del quale il luogo può essere desunto dalla natura della prestazione o dalle circostanze concrete in cui essa deve svolgersi;
il criterio normativo, secondo cui il luogo dell'adempimento viene identificato a seconda del diverso oggetto dell'obbligazione (obbligazione di consegnare una certa cosa; obbligazione avente per oggetto una somma di denaro; altri casi).
In assenza dell'applicazione di altri criteri, dunque, quando l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro, il luogo dell'adempimento è rappresentato dal domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza del credito. Il legislatore, in materia di obbligazioni pecuniarie, mostra dunque di preferire - anche se soltanto in via residuale in assenza di diversa volontà delle parti - il modello dell'obbligazione portable (vale a dire, obbligazione che deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore) rispetto al più generale modello dell'obbligazione quérable (vale a dire, obbligazione che dev'essere adempiuta presso il domicilio del debitore), con la conseguente compressione del principio del favor debitoris in nome delle esigenze della circolazione della ricchezza(3).
Modifica di domicilio del creditore prima della scadenza del credito...
In materia di obbligazioni pecuniarie, il mutamento del domicilio del creditore prima della scadenza è normalmente irrilevante, dovendo l'obbligazione essere comunque adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza(4).
Ad ogni modo, il modello dell'obbligazione portable viene derogato, con la conseguente espansione del principio del favor debitoris, nell'ipotesi in cui l'avvenuta modifica del domicilio del creditore rispetto a quello esistente al sorgere dell'obbligazione rende più gravoso l'adempimento. In tal caso il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento presso il proprio domicilio.
Affinché il mutamento di domicilio del creditore prima della scadenza assuma rilievo è necessario, pertanto, il concorso di due circostanze, la cui dimostrazione è onere del debitore(5) :
il cambiamento deve aver reso più oneroso l'adempimento; la maggiore gravosità deve essere intesa in senso oggettivo, non essendo sufficiente il personale apprezzamento del debitore circa l'aggravamento della sua posizione, cosicché egli non soltanto deve indicarne le ragioni nella comunicazione che è tenuto a fare al creditore ma, ove questi le contesti, è tenuto a provarle, posto che il semplice allontanamento del creditore dal suo domicilio non è di per sé circostanza idonea ad esonerare il debitore dall'obbligo di eseguire il pagamento presso di lui(6). In particolare, la dottrina ritiene addirittura che persino l'omessa comunicazione del nuovo domicilio produce tale conseguenza (ossia l'aggravamento a carico del debitore) soltanto quando il debitore non riesce agevolmente a conoscere il domicilio medesimo attraverso le normali ricerche presso gli uffici anagrafici(7);
  CONTINUA ...»


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