(1) In G.U. 10 gennaio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 5; per una sintesi del provvedimento, cfr. Diritto e Pratica delle Società n. 1/2007, pag. 17.
(2) Cfr. la lettera della Banca d'Italia n. 787371 dell'11 luglio 2006, reperibile sul sito dell'Autorità: www.bancaditalia.it.
(3) In questo senso si esprime la relazione sia allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, sia al decreto di coordinamento approvato in data 1° dicembre 2006. Si dipanano in tal modo i dubbi, sorti sotto la precedente versione dell'art. 25 bis Tuf (che disponeva l'applicabilità del Tuf ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni, solo «in quanto compatibili»), sulla mancanza di coordinamento tra il Tuf e il Codice delle assicurazioni private relativamente alle regole di condotta sui contratti che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero osservare nel collocamento dei prodotti in questione.
(4) Il termine entro il quale la Consob è tenuta ad adottare questo regolamento è fissato al 31 marzo 2007 (art. 8, comma 5, D.Lgs. di coordinamento).
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