diritto e pratica delle societa'
Nuovo coordinamento tra legge sul risparmio, Tuf e Tub:l’impatto suimercati finanziari
L'adeguamento della legge sulla tutela del risparmio ai Testi unici bancario e finanziario è assicurato da un nuovo provvedimento con un duplice fine: ripartire le competenze tra le Authority secondo un criterio per finalità e rafforzare la tutela degli investitori. Le principali novità sulla circolazione dei prodotti finanziari e delle sanzioni previste in capo agli intermediari.
Con il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303(1), sono state approvate le nuove disposizioni di coordinamento della legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio ai Testi Unici bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Tub) e finanziario ( D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Tuf) e altre leggi speciali, in attuazione della delega di cui all'art. 43 della legge sul risparmio.
Il decreto si muove lungo due linee di intervento.
Da un lato, porta a compimento la scelta, intrapresa con legge sulla tutela del risparmio, di ripartire le competenze tra le Autorità del mercato secondo un criterio per finalità; dall'altro, rafforza la tutela degli investitori, intervenendo soprattutto sulla disciplina delle società quotate, nonché sul regime di circolazione degli strumenti finanziari emessi con procedure che non prevedono il prospetto informativo.
Attrazione nel Tuf dei prodottidei comparti bancario, finanziario e assicurativo
Come noto, la legge sulla tutela del risparmio ha individuato un'omogenea disciplina di trasparenza - quella recata dal Tuf e dalla normativa regolamentare di attuazione - per i prodotti finanziari di tutti i comparti: bancario, finanziario e assicurativo. In questo contesto, il decreto di coordinamento mette mano sia alla definizione di prodotti finanziari, al fine di meglio esplicitare la linea discretiva tra questi ultimi (ricondotti alla disciplina del Tuf), e i prodotti bancari (ricondotti alla disciplina del Tub), sia alla disciplina applicabile, intervenendo sull'art. 25- bis Tuf.
Definizione di prodotti finanziari emessi da banche e da impresedi assicurazione
In merito alla definizione di prodotti finanziari, recata dall'art. 1, comma 1, lett. u), Tuf, il decreto di coordinamento chiarisce che nella stessa non rientrano «i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari», attratti, invece, nell'orbita del Tub.
Rientrano nella disciplina di cui al Tuf, ai sensi della nuova lett. x ) introdotta all'art. 1, comma 1, Tuf, i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, ossia le polizze e le operazioni di cui ai rami III e V dell'art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private ( per esempio, assicurazioni sulla durata della vita umana e di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni?principali siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, ed operazioni di capitalizzazione) con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b ) , D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Ne consegue l'applicabilità delle regole dettate dal Tuf in merito ai prodotti finanziari quali, a titolo esemplificativo, le norme di condotta e di sollecitazione all'investimento.
Nell'esplicitata ottica di mantenere una chiara demarcazione tra le competenze delle autorità di mercato, si nota che, rispetto allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 agosto 2006, sono state espunte dalla nozione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione le polizze e le operazioni di cui al ramo VI dell'art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (per esempio, le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa). Questi prodotti, infatti, secondo quanto chiarito dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, nei rispettivi pareri resi al Governo, nonché dalla stessa relazione al decreto, continuano a rimanere sotto la competenza della Covip (senza essere attratti nell'orbita della Consob).
Disciplina applicabile
Come noto, per effetto dell'introduzione dell'art. 25 bis nel Tuf (ad opera dell'art. 11, comma 3, della legge sulla tutela del risparmio) si è estesa l'applicazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, di cui all'art. 21 Tuf, nonché delle norme di cui all'art. 23 Tuf, anche alla sottoscrizione e al collocamento di tutti i prodotti bancari, nonché ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione.
Con riguardo ai prodotti bancari, il decreto n. 303/2006 ha cura di precisare, riprendendo un orientamento già espresso dalla Banca d'Italia(2), che, la disciplina di cui al Titolo VI, Capo I, del Tub (per esempio, trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari) non si applica né ai prodotti finanziari di origine bancaria, né alle componenti bancarie di prodotti finanziari misti («operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari») assoggettati alla disciplina dell'art. 25- bis (art. 23, comma 4, Tuf, come risultante dall'emendamento) : detta esenzione è esclusa per le operazioni riconducibili al credito al consumo, alle quali va necessariamente applicata la disciplina del Tub (così la seconda parte dell'emendato comma 4 dell'art. 23 Tuf).
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