diritto e pratica delle societa'
Informazione privilegiata nel "market abuse"

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(18) Cfr. in argomento R. Lener, «La diffusione delle informazioni “price sensitive” fra informazione societaria e informazione riservata», in Le Società, 1999, pag. 142 e segg. La questione è giunta di recente al vaglio anche della Corte costituzionale (sent. 14 dicembre 2004, n. 382, in Giur. comm., 2005, II, pag. 107, con nota di C. Cassani, «L'insider trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega»), la quale, investita della questione di legittimità costituzionale del previgente art. 180 Tuf (che disciplinava il reato di i nsider trading prima della riforma del market abuse) censurato per indeterminatezza dei parametri idonei a stabilire quando una determinata condotta sia idonea a influenzare il prezzo dei titoli in maniera sensibile, respinge le eccezioni sollevate dai tribunali ma non offre una risposta esauriente poiché ciò richiederebbe «una operazione di riempimento dei contenuti della norma che (...) si palesa comunque estranea per il suo carattere apertamente creativo, ai poteri di questa Corte, rimanendo eventualmente affidata alla volontà del legislatore».
(19) La disposizione si pone in linea con l'orientamento già sviluppato nella nostra giurisprudenza dove era stato rilevato che il requisito dell'idoneità in parola è da valutarsi a prescindere da tutte le circostanze conosciute a posteriori e considerando, invece, soltanto quelle potenzialmente conoscibili quando è posto in essere il comportamento illecito (Trib. Brescia, Sez. II, 16 settembre 2002, reperibile sul sito www.ilcaso.it).