La responsabilità contrattuale dell'avvocato, conseguente alla sua condotta omissiva (mancata riassunzione), non può essere esclusa per non essersi il suo cliente attivato per intraprendere una nuova azione giudiziaria o per riassumere tardivamente il processo interrotto, esorbitando tali comportamenti dal dovere di correttezza che incombe sul creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.: essi , difatti, comporterebbero un inesigibile accollo di costi ulteriori (retribuzione di altro avvocato) e rischi relativi (formulazione delle eccezioni di estinzione e prescrizione da parte dei convenuti, viceversa improponibili se l'avvocato avesse correttamente svolto il suo incarico).
Questo è quanto ribadito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9868 dello scorso 15 aprile.