«... PAGINA PRECEDENTE
6. Entro un mese dalla data della proposta transattiva comunicata ai sensi del comma 5 e accettata dal soggetto danneggiato, la compagnia assicuratrice è tenuta a versare le somme pattuite.
7. Il soggetto beneficiario ai sensi del comma 6 può trattenere le somme in acconto e agire per l'eventuale maggiore richiesta di risarcimento danni.
8. In caso di danni non immediatamente quantificabili, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un'offerta parziale di risarcimento e, se tale offerta è accettata, a provvedere a versare le somme pattuite nel più breve tempo possibile.
9. Gli estremi delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile sono disponibili ai terzi, senza alcuna formalità, presso le sedi provinciali degli albi o degli ordini ai quali sono iscritti i liberi professionisti.
Art. 7.
1. Le compagnie assicuratrici tenute al risarcimento danni ai sensi della presente legge non hanno diritto all'azione di regresso per colpa lieve o colpa grave dell'assicurato e dei suoi collaboratori.
Art. 8.
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla regolamentazione e alla gestione, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e ordini professionali, di un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reati dolosi commessi dai medesimi liberi professionisti e dai loro collaboratori nell'esercizio della rispettiva attività.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.