Con o senza figli per divorziare basterà aspettare 1 anno: a stabilirlo è un disegno di legge attualmente in esame alla Commissione Giustizia del Senato in sede referente.
Nella seduta del 19 dicembre è stato adottato come testo base, il testo proposto dal relatore ed è stato fissato per il prossimo 22 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.
La riduzione dei tempi i divorzio sarà applicata anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si siano conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti siano in corso al momento della medesima data di entrata in vigore, sempreché i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, concordemente dichiarino di volersene avvalere. Inoltre si applicheranno anche alle separazioni consensuali di cui sopra e a quelle di cui sia intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempreché il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi a norma dell'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.
Il provvedimento consta di 10 articoli e prevede anche altre disposizioni in materia di separazione dei coniugi tra cui alcune questioni patrimoniali (artt. 4 e 5), l'assegnazione della casa familiare (art. 7) e l'abolizione dell'addebito (art. 2).
TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO COME TESTO BASE
Articolo 1
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Articolo 2
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;
b) il primo comma dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, pronunciando la separazione, può stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.»;
c) all'articolo 540, la parola: «coniuge», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;
d) l'articolo 548 è abrogato;
e) all'articolo 565, la parola: «coniuge», è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;
f) l'articolo 585 è abrogato.
Articolo 3
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti dello scioglimento della comunione si producono automaticamente nel momento in cui viene depositata la domanda relativa ai procedimenti citati».
Articolo 4
1. All'articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e l'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;».
Articolo 5
1. Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 158-bis. - (Indennità di fine rapporto). - Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto l'indennità sia percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.
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